La Persona Giuridica
di Redazione
09/08/2016
La persona giuridica è un insieme di persone fisiche e di beni definite in un ente ai quali lo Stato riconosce la qualifica di soggetti di diritto e che operano per il conseguimento di determinati obiettivi di interesse collettivo. Gli uomini, per perseguire determinati obiettivi o scopi oltrepassano la vita sociale e vanno a costituire organismi unitari composti da persone e beni che il nostro ordinamento giuridico riconosce come persone giuridiche, quindi vengono anch’esse considerate soggetti di diritto.
Il concetto di persona giuridica è stata introdotta nel nostro ordinamento di recente, la metà del secolo scorso, a quel tempo infatti venivano considerati soggetti del diritto solo le persone fisiche.
La persona giuridica si definisce come un complesso organizzato di persone e di beni che, per il conseguimento di uno scopo permanente e di interesse collettivo, viene riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico come soggetto del diritto, avente una propria capacità giuridica e un proprio patrimonio e che agisce per mezzo di persone fisiche che rappresentano gli organi della persona giuridica.
Le persone giuridiche in base alla loro struttura si possono classificare in associazioni e fondazioni. Nelle associazioni l’elemento primario che le costituisce sono le persone fisiche che mirano ad uno scopo comune non economico, mentre l’elemento secondario sono i beni che costituiscono il patrimonio dell’associazione, quindi il mezzo per raggiungere il fine fissato. Nelle fondazioni l’elemento costitutivo prevalente sono invece i beni.
Le persone giuridiche, come abbiamo detto, sono soggetti di diritto, questo vuol dire che la legge attribuisce loro la possibilità di agire nell’ordinamento giuridico per la realizzazione e la difesa dei propri interessi. Ai soggetti di diritto la legge riconosce la capacità di essere titolari di diritti e doveri, quindi capacità giuridica e la capacità di poterne disporre, quindi capacità di agire. La persona giuridica acquista la capacità giuridica nel momento in cui viene riconosciuta dallo Stato attraverso l’iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.
I criteri utilizzati per classificare le persone giuridiche sono la natura, struttura e scopo. Secondo il criterio della natura distinguiamo persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private.
Le persone giuridiche pubbliche sono regolare dal diritto pubblico e più precisamente diritto costituzionale e amministrativo e godono di alcune peculiarità. Sono organismi che si costituiscono per iniziativa dello Stato o di altri enti pubblici e sottoposte al loro diretto controllo, e possono operare solo nei limiti stabiliti dalla legge, godono del potere di supremazia sui cittadini e perseguono fini di interesse generale.
Le persone giuridiche private sono tutte le altre organizzazioni, sono organismi che perseguono fini o scopi comuni ad una pluralità di individui, ma in ogni caso si tratta di scopi che non rientrano tra le finalità perseguite dallo Stato. Sono regolate dal diritto privato.
La società non si devono confondere con le associazioni, esse hanno uno scopo di lucro, esercitano un’attività di produzione imprenditoriale di beni o servizi destinati allo scambio. Possono avere personalità giuridiche, queste sono le società di capitali, o non avere la personalità giuridica e parliamo delle società di persone.
Secondo il criterio dello scopo, possono perseguire scopi economici, parliamo di enti che perseguono fini di utilità economica, tra le persone giuridiche private le ci sono S.p.a., tra le persone giuridiche pubbliche la banca d’Italia e gli enti che perseguono scopi non economici, religiosi, culturali, scientifici, assistenziali, patriottici per esempio comuni, provincie, regioni e stato; tra quelle private: l’ANAS, le parrocchie ecc.
La persona giuridica comprende:
- un elemento fondamentale composto da uno o più soggetti, oppure da un capitale, che hanno a uno scopo, come ad esempio lo svolgimento di una certa attività;
- un riconoscimento formale che deriva da una normativa o da un provvedimento.
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