Cosa succede se si rinuncia all'eredità
di Redazione
21/12/2016
Si può rinunciare all’eredità? E quali sono le modalità per farlo?
Rinunciare all'eredità vuol dire dichiarare di non voler accettare il patrimonio lasciato dal defunto con testamento o senza e deve essere frutto di una scelta libera da condizioni e da termini, gratuita e a favore di tutti gli altri chiamati all'eredità.
La rinuncia all’eredità è un atto con il quale l’erede dichiara di non volere acquistare l’eredità, magari perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti e in questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane completamente estraneo alla stessa, con conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.
La rinuncia all'eredità va fatta con una dichiarazione ricevuta da un Notaio oppure ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La dichiarazione sarà poi inserita nel Registro delle successioni conservato nello stesso Tribunale.
La dichiarazione di rinuncia all’eredità non deve prevedere alcuna condizione, non deve prevedere alcun termine e non deve prevedere alcuna limitazione. In caso contrario, la dichiarazione è nulla e non produce nessun effetto.
Se la rinuncia viene fatta dietro un corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, questo comporta l’effetto contrario, cioè l’accettazione dell’eredità.
Secondo l’art. 480 del codice civile, il diritto di accettare e quindi di rinunciare l'eredità si prescrive in dieci anni dal giorno della morte del defunto. Nel caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio il termine decennale inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Il termine di 10 anni può essere abbreviato e chiunque vi abbia interesse può chiedere al Tribunale del luogo ove si aperta la successione che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare/rinunciare l’eredità.
L’erede che fa la dichiarazione di rinuncia viene considerato come se non fosse mai stato chiamato e parliamo infatti di effetto retroattivo della rinuncia. Ci sono comunque due eccezioni, chi ha rinunciato all’eredità può:
- trattenere la donazione ricevuta;
- domandare il legato a lui fatto sino al valore massimo della porzione disponibile, in questo caso i giudici ritengono che il coniuge superstite del defunto, anche se rinuncia all’eredità, può trattenere il diritto di abitazione e di uso, trattandosi di un diritto previsto dall’art. 540 codice civile.
- nelle successioni legittime: se vi sono altri coeredi legittimi, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, salvo il diritto di rappresentazione, che fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente anche nel caso in cui quest’ultimo non vuole accettare l’eredità; se invece non vi sono altri coeredi legittimi, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse;
- nelle successioni testamentarie: se vi sono altri coeredi testamentari, la parte di colui che rinuncia viene suddivisa equamente fra questi coeredi, a meno che lo stesso defunto non abbia disposto una sostituzione; se invece non vi sono altri coeredi testamentari, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.
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