Assegno di maternita’ del Comune: è per tutti?

Assegno maternità

Assegno maternitàPer le donne disoccupate, casalinghe, che non hanno accumulato 3 mesi di contributi nell’ultimo anno e mezzo, che hanno partorito, adottato o preso in affidamento preadottivo un bambino, il Comune eroga un assegno di maternità per conto dell’INPS.

Hanno diritto a questo assegno di maternità le mamme italiane, ma anche quelle straniere che hanno il permesso di soggiorno o sono rifugiate politiche.

Condizione principale per richiedere l’assegno di maternità comune è la residenza nel Comune nel quale si fa richiesta e avere un reddito ISEE complessivo non superiore alla soglia stabilita ogni anno a seconda delle stime dell’Istat che attualmente è 16.955,95 euro annui e non ricevere altre prestazioni previdenziali oppure altri assegni di maternità INPS.

Bisogna fare attenzione a non confondere quest’agevolazione erogata dal Comune con l’assegno di maternità erogato dall’INPS.

L’importo dell’assegno di maternità Comune varia a seconda degli aggiornamenti dell’Istat, ad oggi il massimo che può essere erogato è di 338,69 euro per 5 mensilità, con un totale complessivo di 1.694,95 euro.

La domanda viene eseguita su un apposito modello dell’INPS e trasmesso telematicamente, previo possesso del codice PIN identificativo, oppure rivolgendosi ad un Caf, entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia se adottato, oppure può essere consegnato al Comune.

Come abbiamo detto in precedenza, l’assegno di maternità Comune non deve essere confuso con l’assegno di maternità dello Stato, in quanto quello dello Stato viene erogato alle mamme lavoratrici italiane e straniere che posseggono i seguenti requisiti:

  • che abbiano versato almeno 3 mesi di contributi per maternità negli ultimi 18 mesi e 9 mesi prima del parto o dell’ingresso del bambino nel nucleo familiare se adottato o in affidamento;
  • che siano disoccupate oppure messe in mobilità o in cassa integrazione ma abbiano lavorato per almeno 3 mesi. Tra il momento in cui hanno perso il lavoro e la data del parto non possono passare più di 9 mesi;
  • che siano state licenziate o che abbiano dato le dimissioni, abbiano lavorato per almeno 3 mesi ed abbiano lasciato l’attività nell’arco di tempo che va dai 18 mesi ai 9 mesi prima della data del parto;
  • che usufruiscano della gestione separata, con 3 mesi di contributi versati nei 12 mesi precedenti il congedo obbligatorio (ottavo mese di gravidanza) o anticipato per motivi di salute.

Inoltre, l’assegno maternità Stato può essere beneficiato anche dal padre che possiede gli stessi requisiti, visti, per la madre.

L’importo dell’assegno di maternità Stato è di 338,89 euro per 5 mensilità e l’ISEE di riferimento è di 16.954,95 euro.

La differenza tra le due prestazioni è che quella a carico del Comune è un contributo economico pagato dall’INPS per le mamme disoccupate (che non hanno mai lavorato) mentre quello a carico dello Stato è per madri naturali e adottive, per padri anche adottivi che siano però lavoratori anche precari.

Abbiamo detto che l’assegno di maternità Comune è un trattamento economico riconosciuto dal Comune ed erogato dall’INPS, per agevolare le famiglie e che viene riconosciuto dal primo figlio e non solo dal terzo come viene spesso creduto. La nascita del terzo figlio da diritto ad accedere ad un ulteriore assegno che è l’assegno per il nucleo familiare.

Per il 2016 sia l’assegno per le famiglie numerose che quello rilasciato dal comune resta invariato come stabilito dalla circolare dell’INPS n. 46, salvo la rivalutazione negativa dell’ISTAT che per il 2016 è pari al – 0,1%.

In presenza di un nucleo familiare numeroso bisognerà guardare la scala di equivalenza:

NUMERO DEI COMPONENTI PARAMETRO
1 1,00
2 1,57
3 2,04
4 2,46
5 2,85

Bisognerà applicare le seguenti maggiorazioni:

  • Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
  • Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
  • Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, o con invalidità superiore al 66%.
  • Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

In base alla rivalutazione dell’indice al consumo registrato dall’ISTAT bisogna rimodulare i trattamenti economici per le famiglie numerose e per la maternità per equiparare il reddito percepito dalle madri in maternità per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento. La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per le Politiche della famiglia, può annualmente rimodulare l’importo dell’assegno di maternità.

L’assegno del Comune non può essere richiesto dalla madre che già percepisce l’indennità dell’INPS come retribuzione per il periodo di maternità. Nel caso in cui l’indennizzo sia inferiore all’importo dell’assegno, può essere richiesto un bonus ridotto per integrare la differenza.

Il contributo viene rilasciato dal comune di residenza ma materialmente viene pagato dall’INPS.

Facendo un breve riepilogo, l’assegno Comune non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale, e spetta:

  • alle cittadine italiane;
  • alle cittadine comunitarie;
  • alle cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo purché residenti in Italia;
  • Il diritto vi è solo in presenza di determinati requisiti reddituali verificati dal Comune di residenza che lo eroga.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza o inviata telematicamente all’INPS entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.

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