I contributi omessi si possono riscattare?

Riscatto contributi

Riscatto contributiNel caso in cui facessimo un controllo della nostra posizione contributiva, ci accorgessimo che ci manca qualcosa, ovvero che uno dei nostri datori di lavoro avesse omesso di versarci dei contributi, che adesso non possono più essere versati con le normali modalità e che non possono più essere richiesti dall’INPS essendo intervenuta la prescrizione di legge, possiamo richiedere la costituzione della rendita vitalizia o riscatto; questo strumento non ha limiti di tempo, ci si può ricorrere anche se già percettori di un trattamento pensionistico, anche per omissioni parziali, nel caso fosse stata versata una contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite e per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva.

Il riscatto dei contributi omessi può essere richiesto, anche se il richiedente non risulta essere mai stato assicurato presso l’INPS, dai seguenti soggetti:

  • dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
  • dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
  • dai superstiti del lavoratore.

Rientrano nei periodi di omesso versamento obbligatorio dei contributi da parte del datore di lavoro anche quelli riferiti ad attività lavorativa subordinata svolta prima dei 14 anni di età, anche se effettuato in violazione delle norme che tutelano i minori, con la qualifica di lavoratore domestico, con la qualifica di apprendista e come lavoratore agricolo dipendente.

Non si possono riscattare, invece, i periodi per cui, in base alle disposizioni vigenti all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro, era prevista l’esclusione dell’obbligo assicurativo.

La domanda per il riscatto dei contributi va presentata alla sede INPS territorialmente competente per residenza oppure tramite uno degli Enti di Patronato, compilando uno dei diversi modelli, in base a se la richiesta viene fatta dal datore o dal lavoratore o un suo superstite.

La domanda deve essere correlata da documentazione certa che attesti l’effettiva esistenza del rapporto lavorativo, quindi libretto di lavoro sul quale è registrato il periodo soggetto a riscatto, buste paga, gli estratti dei libri paga e matricola, dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro, cioè, lettere di assunzione o di licenziamento, la certificazione dell’Ufficio provinciale del lavoro, per i braccianti agricoli a tempo determinato, le testimonianze e le dichiarazioni rese ora per allora.

L’onere di riscatto si calcola in base alla differenza tra l’importo della pensione che spetterebbe al richiedente, sulla base dei contributi complessivamente accreditati, compresi quelli oggetti di riscatto, e l’importo della pensione determinato sulla base della contribuzione effettivamente accreditata nel fondo in cui si chiede il riscatto. Viene applicata l’aliquota contributiva in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, nella misura prevista per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta nella gestione pensionistica dove viene effettuato il riscatto, essa può variare in base all’età, al sesso del lavoratore, alla retribuzione percepita all’atto della domanda, al numero delle settimane riscattate, all’anzianità contributiva maturata con i contributi versati regolarmente e se il richiedente è già titolare di pensione.

Per stabilire se l’importo della pensione deve essere determinato con il calcolo retributivo o con il calcolo contributivo, dobbiamo considerare la collocazione temporale dei periodi considerati. Quindi se i contributi da riscatto si collocano successivamente al 31 dicembre 1995, la pensione deve essere calcolata con il sistema contributivo. Se i contributi da riscatto si collocano prima del 1 gennaio 1996, la pensione deve essere calcolata con il sistema retributivo nei seguenti casi:

  • i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995;
  • i contributi da riscatto sommati a quelli già accreditati non determinano il superamento dei 18 anni di contributi alla data del 31.12.1995 anche se, in questo caso, l’importo della pensione dovrebbe essere determinato con il sistema misto.

Se il lavoratore ha versato l’onere di riscatto, ha diritto ad essere risarcito della somma pagata per il riscatto dal datore di lavoro responsabile del mancato versamento dei contributi, chiamandolo in giudizio.

Si tratta di contributi che vengono accreditati per la facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, il riscatto è sempre a titolo oneroso e si perfeziona con il pagamento di un onere di riscatto.

È possibile riscattare i periodi che non sono coperti da contributi che si riferiscono a corsi legali di laurea, le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati, attività lavorativa svolta all’estero in Paesi non convenzionati, l’astensione facoltativa per maternità che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro, gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari, le attività svolte con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1/4/1996, i periodi non lavorati e privi di contribuzione previsti da specifiche disposizioni di legge e comunque successivi al 31/12/1996, periodi di lavoro svolto con contratto part time, periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni e ulteriori periodi di riscatto previsti da specifiche disposizioni di legge.

L’onere di riscatto viene notificato dall’Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.

Il pagamento si può effettuare con appositi bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali.

Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento o in forma rateale.

Ricordiamo che il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall’Inps senza ulteriori adempimenti.

Il pagamento dell’onere di riscatto fa in modo che i contributi che erano stati omessi si vadano a collocare nel periodo di riferimento e sono utili per il per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali, per l’accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria, per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.

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